Statuto |
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Statuto dell’associazione “Terra! Onlus”
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE E’ costituita in Roma l’Associazione di promozione sociale (d’ora in avanti denominata Associazione) denominata “Terra! Onlus”. La sede legale dell’associazione è in Roma. È fatto obbligo all'associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa diutilità sociale” o dell'acronimo O.N.L.U.S.
ART. 2 – SCOPI ASSOCIATIVI (FINALITA’ ISTITUZIONALI) L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale: - promuovere la conservazione della natura, della biodiversità, della salute umana e la protezione dell’ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future; - sviluppare la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso nella società; - promuove altresì la sensibilizzazione su tematiche di sviluppo sostenibile e di pace. L’Associazione è indipendente da governi, partiti politici, chiese, confessioni religiose, organizzazioni, enti e gruppi di qualsiasi genere.
ART. 3 – ATTIVITÀ L’Associazione svolge ogni attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare: - intraprende qualsiasi operazione che di volta in volta sia ritenuta necessaria a tale fine; - costituisce o partecipa alla costituzione o sovvenziona qualsiasi Associazione, istituzione o fondazione avente i suoi stessi scopi sociali; - organizza e svolge azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi; - negozia, conclude e dà esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone fisiche e giuridiche, al fine di perseguire o contribuire alla realizzazione degli scopi sociali; - scrive, stampa, pubblica, emette e fa circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, manifesto e qualsiasi altro mezzo di informazione che ritenga utile al perseguimento degli scopi associativi; - promuove la ricerca scientifica di particolare interesse sociale e ambientale svolta direttamente da fondazioni, enti di ricerca o da università indipendenti, secondo le necessità che di volta in volta si presentano per il raggiungimento delle finalità associative; - svolge attività di istruzione e formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali direttamente connesse e strumentali alle attività istituzionali, attraverso l’organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione e distribuzione di materiale informativo, didattico ed educativo. È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a) dal patrimonio iniziale; b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati; c) dagli avanzi di gestione derivati dalle attività istituzionali; d) dai contributi erogati da enti pubblici per l’espletamento di attività di rilevante interesse sociale e per questo meritevoli di tutela e contribuzioni; e) da donazioni, lasciti ed erogazioni speciali, sia di persone fisiche che giuridiche; f) da quote di imposte o tasse che per legge siano destinabili a sostegno del volontariato e delle Organizzazioni di promozione sociale; g) da fondi raccolti con pubblica sottoscrizione con il coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche, persone giuridiche, e da contributi, sussidi ed elargizioni; h) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione; i) da beni immobili e mobili divenuti proprietà, ricevuti o acquistati dall’Associazione in altro modo consentito dalle leggi italiane; j) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio. Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l’erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata della vita dell’Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni con caratteristiche similari che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. È comunque fatto obbligo all’Associazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
L’Associazione può stipulare convenzioni con enti e organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, etc.), nazionali (Stato, Regioni, Enti Locali, etc.) e altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro Consorzi, per la realizzazione di specifiche attività, conformi agli obiettivi dell’Associazione. L’Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità. L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sopranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private dai quali percepirà un eventuale finanziamento.
Possono essere associati tutti i cittadini italiani o stranieri che condividono gli scopi sociali dell’Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e fruiscono dei servizi della stessa Associazione, cui contribuiscono attraverso il versamento di una quota associativa annuale, il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei soci. Tutti gli associati partecipano al processo decisionale ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive, con le sole limitazioni stabilite dal presente Statuto o, sulla base di situazioni d’incompatibilità con cariche ed incarichi pubblici, dal Regolamento Interno. Tali associati sono denominati “ordinari”, secondo la quota associativa versata, come stabilito dall’Assemblea dei soci. Possono inoltre essere associati Associazioni, Circoli, Movimenti, enti privati ed altre persone giuridiche ed aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione. Tali associati sono denominati “collettivi” e hanno diritto di voto nelle istanze decisionali del movimento, nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Interno. La domanda di adesione, da parte di associati “collettivi”, dovrà essere presentata al Consiglio Direttivo che ne valuterà l’ammissione o il rigetto motivato. I soggetti “collettivi” dovranno allegare alla domanda una copia dello statuto, o di altro documento che descriva l’attività svolta dal richiedente, indicando un proprio rappresentante nelle assemblee, nazionale, provinciale e regionale, e dal versamento della quota sociale nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci. La quota associativa ha validità annua. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di accettazione entro 60 giorni dalla sua presentazione. La domanda si intende accolta qualora entro tale termine non sia stata respinta con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo. La qualità di associato si perde per le seguenti cause: - recesso volontario comunicato per iscritto al Presidente dell’Associazione; - decesso; L’esclusione viene decisa dall’Assemblea, con una maggioranza di almeno due terzi, a seguito di: - mancato versamento della quota di iscrizione annuale; - assenza ingiustificata a due assemblee consecutive; - svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e/o principi ispiratori dell’Associazione; - constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell’Associazione; Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all’Associazione per le ragioni sopra elencate, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. L’adesione all’Associazione presuppone la piena accettazione da parte degli associati dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Gli associati hanno l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione. All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ART. 7 – GRUPPI LOCALI L’Associazione può consentire l’utilizzo del proprio nome e del marchio ai gruppi di singoli che, condividendone gli scopi e gli obiettivi, vogliano collaborare alle attività dell’Associazione stessa. Tali gruppi possono prendere il nome di “Terra! Onlus – gruppo locale di … (nome città)”. Tali gruppi prendono parte all’attività dell’Associazione nelle forme previste e regolamentate dal Regolamento Interno.
Sono organi dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente;
È facoltà dell’Assemblea costituire un Collegio dei Garanti. È facoltà dell’Assemblea costituire un Collegio dei Revisori.
L’assemblea è organo deliberante e sovrano dell’Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati dei quali essa rappresenta l’universalità. Negli organi statutari è garantita, ove possibile, la parità di rappresentanza tra i generi. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione. All’atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell’Ordine del Giorno. Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. L’Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno 1/3 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione. Le riunioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se risulta presente la maggioranza degli associati tranne nei casi in cui l’Ordine del Giorno contempli i casi di delibera di modifica dello statuto associativo e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’Associazione per i quali occorre la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto. L’Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’Associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Gli associati possono delegare altro associato con delega scritta da consegnarsi al Presidente almeno tre giorni prima dell’Assemblea. Ogni associato può ricevere una sola delega. L’Assemblea nomina un Presidente dell’assemblea e un Segretario dell’assemblea in occasione di ciascuna seduta assembleare. Ciascun associato (compresi gli associati collettivi), in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. Il voto è espresso per alzata di mano, a meno che la maggioranza chieda che i voti siano espressi per iscritto. I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell’Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.
ART. 10 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea ordinaria: 1. delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’Associazione, cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni; 2. delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo; 3. procede all’elezione (50%+1 dei presenti) e alla revoca per giusta causa dei membri del Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei votanti; 4. decide in ordine alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive e ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento; 5. delibera sulla eventuale costituzione del Collegio dei Garanti; 6. delibera sull’eventuale costituzione del Collegio dei Revisori; 7. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; 8. nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori, se previsti; 9. determina le quote associative; 10. delibera disposizioni regolamentari per la disciplina di attività e procedure su materie di sua competenza; 11. ha facoltà di produrre uno o più regolamenti interni per il buon funzionamento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria: 1. delibera sulle modifiche dello statuto associativo; 2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a undici e comunque sempre in numero dispari. I suoi membri sono nominati dall’Assemblea dei soci e scelti tra gli associati. Ogni consigliere non può essere nominato per più di tre mandati consecutivi. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente la carica per qualsiasi motivo, il Consiglio può designare un sostituto che rimarrà in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. La sua nomina verrà ratificata dall’Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri in carica, l’intero consiglio decade e si procede alla convocazione straordinaria dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno 15 giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni. Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra. Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti almeno la metà (compreso il Presidente) e questi rappresentano la maggioranza semplice dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza o e-telefono o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana. La carica di consigliere non da diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione delle cariche ricoperte e debitamente documentate. Al Presidente è fatto divieto ricevere alcun tipo di compenso dall’Associazione, anche a fronte di prestazioni professionali regolarmente svolte. Il Consiglio può designare al proprio interno un Comitato Esecutivo, composto al massimo da cinque membri compreso il Presidente del Consiglio Direttivo, definendone i compiti. Parimenti il Consiglio può designare un Comitato Scientifico o altro Comitato a carattere consultivo, i cui membri possono essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti. Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Direttori (coordinatori) dell’Associazione che può/possono essere interni o esterni al Consiglio Direttivo. La carica di Direttore (coordinatore/i) dell’Associazione è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Direttivo. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore (coordinatore/i) può essere corrisposto un compenso. Il Consiglio Direttivo determina il compenso, i compiti, i poteri del Direttore(coordinatore/i) dell’Associazione. In mancanza del Direttore e in assenza di un Vice Direttore o di delega provvisoria ad altri da parte del Consiglio Direttivo, la transizione è gestita in via straordinaria dal Presidente (che però non viene retribuito). Il consigliere decade dalla propria carica con le stesse modalità previste per l’associato. ART. 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa, in conformità alla legge ed allo statuto e salvi i poteri degli altri organi dell’Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui. Il Consiglio Direttivo ha altresì le seguenti responsabilità: a) impostare ed approvare le principali politiche ed i programmi dell’Associazione in coerenza con i criteri stabiliti dall’Assemblea; b) assicurare un’efficace direzione strategica dell’Associazione; c) curare la predisposizione dei bilanci consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche; d) garantire l’integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza; e) promuovere le attività dell’Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell’opinione pubblica; f) curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; g) proporre la nomina, da parte dell’Assemblea, dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori; h) promuovere l’assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea.
Ricoprire incarichi di tipo politico e amministrativo è incompatibile con le cariche dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delega il Direttore per la gestione operativa dello staff dell’Associazione.
Nell’esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso: - proteggere il buon nome e il marchio “Terra! Onlus”; - osservare e promuovere il rispetto degli scopi dell’Associazione da parte di tutti gli associati.
ART. 13 – IL PRESIDENTE Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma della medesima. Il Presidente dell’Associazione può dare mandato (delega) al Direttore (coordinatore/i) per firmare i contratti e per qualunque pratica di tipo amministrativo. Il Presidente convoca l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
È facoltà dell’Assemblea costituire un Collegio dei Revisori. Tale Organo, se costituito, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra persone di adeguata professionalità. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea. Il Collegio dei Revisori rendiconta la propria attività in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori possono essere invitati a partecipare alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
È facoltà dell’Assemblea costituire un Collegio dei Garanti con funzioni conciliative e consultive. Tale Organo, se costituito, avrà il compito di conciliare le vertenze che possono sorgere tra gli associati e gli Organi dell’Associazione relative a: - l’osservanza del presente statuto; - la violazione dello statuto e degli eventuali regolamenti; - le questioni in merito all’esclusione degli associati. Il Collegio dei Garanti, se costituito, sarà composto da tre componenti eletti dall’Assemblea, che resteranno in carica per un periodo di due anni. La carica di Garante è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi componenti.
La gestione finanziaria dell’Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno. Il Presidente del Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere assoggettato a revisione. L’Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo ad un revisore contabile o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministeri della Giustizia. In alternativa, l’Assemblea può affidare la revisione del bilancio consuntivo al Collegio dei Sindaci Revisori a condizione che tutti i componenti di tale organo siano iscritti nel menzionato registro. Il soggetto al quale è affidata la revisione del bilancio consuntivo deve esprimere il proprio giudizio in apposita relazione che deve essere messa a disposizione degli associati prima della data fissata per l’approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea. I bilanci consuntivi devono essere accompagnati da un’apposita relazione illustrativa.
Ogni comunicazione e avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta prepagata, posta elettronica, fax, telefono e e-telefono o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.
ART. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI Lo scioglimento dell’Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l’Assemblea straordinaria lo deliberi con la maggioranza dei 3/4 dei presenti all’Assemblea. L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori. Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella L. 383 del 7 Dicembre 2000 e nel D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni. |
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